DONAZIONE

La donazione potrebbe apparire un metodo indolore e anzi vantaggioso per trasferire la proprietà di un bene da un soggetto a un altro senza tanti problemi, ivi compreso quello del trasferimento del denaro. Ma non è così. Anche la donazione ha i suoi svantaggi che potrebbero consigliare, agli interessati, di utilizzare mezzi alternativi. Tanto è vero che la donazione, per essere valida, deve essere accettata espressamente dal beneficiario, proprio al pari di un qualsiasi altro contratto.

Ma procediamo con ordine e cerchiamo di comprendere quali sono questi svantaggi che la donazione comporta.

Cos’è la donazione?
La donazione è un contratto con cui un soggetto, gratuitamente, “regala” un diritto a un altro soggetto o assume, nei suoi confronti, un obbligo. La donazione non deve necessariamente riguardare la proprietà di un bene, ma può investire anche altri diritti come, ad esempio, un credito vantato verso un’altra persona, una servitù di passaggio, una partecipazione societaria, una quota di eredità.

La donazione è uno dei tanti modi per spogliarsi della proprietà di un bene e regalarla a un altro soggetto. La legge però prevede che lo stesso risultato si possa raggiungere anche in altri modi.

Quali strumenti alternativi alla donazione?
La parte che intende arricchire un altro soggetto (senza che vi sia un obbligo giuridico che lo imponga), può raggiungere il suo scopo non solo con una donazione tipica, ma anche con una serie di atti o contratti che rappresentano di fatto delle donazioni indirette. Si pensi al caso di un padre che, invece di acquistare casa per poi donarla al figlio (così facendo due passaggi e due atti notarili), versi i soldi al costruttore affinché questi intesti il bene al proprio figlio.

Nel caso dell’eredità, lo stesso risultato della donazione della propria quota agli altri eredi si raggiunge con la rinuncia all’eredità.

Ulteriore alternativa è quella della vendita a un prezzo notevolmente inferiore rispetto a quello di mercato.

Quali sono gli svantaggi della donazione?
Gli svantaggi di una donazione sono collegati, di norma, agli aspetti fiscali, agli obblighi alimentari e alla difficoltà a rivendere il bene donato. Vediamo singolarmente queste ipotesi.

L’obbligo degli alimenti

Innanzitutto il donatario ha l’obbligo di prestare gli alimenti nei confronti del donante qualora questi si venga a trovare in stato di bisogno. In pratica, se il precedente proprietario del bene si trova in condizione da non poter più provvedere al proprio sostentamento (inteso come bisogni primari), il beneficiario dovrà prestargli i mezzi economici per provvedere alle spese più urgenti e indispensabile come alimentazione, medicine e assistenza medica, eventualmente un tetto.

A meno che la donazione non sia indiretta o effettuata per riconoscenza o in vista di un matrimonio, chi ha ricevuto un bene o un diritto, è obbligato a prestare dunque i soli alimenti – prima ancora del relativo coniuge, parenti e affini – per il vincolo di gratitudine e riconoscenza che lo lega al donante.

Quando il donante ha trasferito un bene o un diritto a più persone, l’obbligo è ripartito in proporzione al valore delle rispettive donazioni.

Che succede se non si rispetta l’obbligo degli alimenti verso il donante? L’inadempimento dell’obbligo di prestare gli alimenti comporta:

se il donatario è un coniuge, parente o affine del donante, la possibilità per quest’ultimo di revocare la donazione per ingratitudine;
se il donatario è una persona che non ha rapporti di parentela con il donante, la possibilità per quest’ultimo di chiedere al giudice che l’obbligo sia rispettato presentando una richiesta di adempimento del contratto, senza la possibilità però di ottenere la revocazione della donazione. In questo caso se il donante intende cautelarsi ulteriormente in caso di inadempimento dell’obbligo deve inserire nell’atto di donazione una specifica clausola risolutiva.

Difficoltà a rivendere l’immobile donato

Il secondo problema collegato alla donazione è la difficoltà a rivendere il bene ricevuto in donazione, a causa delle tutele previste a favore degli eredi del donante.

Infatti, non appena muore il donante, si apre la sua successione. In tal caso se la donazione è andata a favore di un soggetto che non è uno dei legittimari ma lede i diritti di questi ultimi (sottraendo loro una parte del patrimonio del parente che, altrimenti, gli spetterebbe di diritto), i predetti legittimari possono agire contro il donatario con quella che si chiama azione di riduzione. Si tratta di una azione volta ad annullare la donazione e che – cosa molto importante – può essere fatta addirittura fino a 10 anni dall’apertura della successione, il che significa rendere la donazione instabile per tutto questo tempo. Chi mai allora acquisterebbe un bene che potrebbe essere oggetto di una causa ed eventualmente ritornare nel patrimonio degli eredi?

Se invece la donazione viene fatta a favore di uno dei legittimari, questa è considerata come un anticipo sulla successione. La donazione può quindi creare problemi anche nella successione del donante (ad esempio se il donatario non imputa il bene oggetto della donazione alla propria quota ereditaria).

L’imposta sulle donazioni

Come noto, la donazione è oggetto di imposizione fiscale: oltre al costo del notaio, quindi, bisognerà pagare l’erario.

Le donazioni e gli altri trasferimenti a titolo gratuito sono soggetti all’imposta sulle donazioni applicata su tutti i beni e i diritti trasferiti salvo specifiche eccezioni).

A favore di determinati soggetti – parenti più stretti e portatori di handicap – è prevista un’esenzione (franchigia) per il calcolo della quale occorre considerare complessivamente tutte le donazioni effettuate, anche a distanza di tempo, dal medesimo donante al medesimo beneficiario.

L’imposta si applica con criteri particolari in caso di donazioni indirette o con profili internazionali.

Gli atti di donazione sono soggetti a registrazione in termine fisso con applicazione della relativa imposta di registro in misura fissa (€ 200) salvo il caso di donazione di valore inferiore alla franchigia in cui l’imposta non è dovuta.

Gli atti di donazione sono poi soggetti all’imposta di donazione a carico del beneficiario; l’imposta è generalmente determinata applicando un’aliquota proporzionale (variabile a seconda del rapporto di parentela fra donante e donatario) sul valore dei beni o diritti donati.

Quanto alla franchigia, questa è così determinata:

  • coniuge e i parenti in linea retta : franchigia euro 1.000.000; l’imposta è pari al 4%;
  • fratelli e sorelle euro: franchigia 100.000; l’imposta è pari al 6%;
  • altri parenti fino al 4° grado, affini in linea retta e affini in linea collaterale fino al 3° grado: assenza di franchigia; imposta al 6%;
  • altri soggetti: assenza di franchigia; imposta al 8%;
  • persona portatrice di handicap: franchigia euro 1.500.000; l’imposta è pari al 4%, 6% o 8% a seconda della parentela.


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on 06 Dicembre 2016